Modifica PEGGIORATIVA LR SULLA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA Stampa
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Lunedì 24 Febbraio 2020 09:41
Il 26 febbraio è stata calendarizzata in Consiglio regionale per l’approvazione. Il testo unificato costituisce un regalo preelettorale a una parte della lobby venatoria, tentando di introdurre una gestione in house della fauna selvatica che, ricordiamo, è un bene collettivo ed appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato. In particolare il testo di riforma presenta le seguenti incongruenze: si modifica la composizione degli ATC (Ambiti territoriali di Caccia), affidando ad essi funzioni amministrative quale ad es. la redazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica che, invece, dovrebbero essere esercitate dalla Pubblica Amministrazione. Si introduce la possibilità di assumere personale ( 2 unità per ogni ATC), peraltro, senza espresso riferimento al pubblico concorso di cui all’art. 97 della Costituzione, con il rischio di scaricare ulteriori costi sulla finanza regionale, laddove, invece, la legislazione regionale vigente vieta assunzioni negli ATC. Addirittura, l’art. 1, 37 QQ), sostituisce l’art. 40, comma 2, lett.c) della vigente legge regionale prevedendo che La Regione eroga annualmente alle Associazioni Venatorie Nazionali….. un contributo nella misura del 10 per cento della tassa regionale prevista dall'art. 39… Ma, ciò che preoccupa maggiormente le associazioni di protezione ambientale sono anche altre disposizioni del testo unificato proposto, totalmente eversive del dettato costituzionale in materia di tutela dell’ambiente. A tal fine va sottolienato che la materia della tutela della fauna selvatica rientra nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema che, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. In particolare, si segnalano, nel testo unificato di riforma le seguenti norme assolutamente non condivisibili: -L’1, h,d del Testo proposto stravolge l’art. 10 della vigente L.R. in materia di pianificazione faunistica, introducendo l’ art. 10, comma 7, che proroga l’efficacia dei piani faunistici venatori provinciali fino al 2023. Ma, tali piani sono già tutti scaduti e, pertanto, non sono prorogabili. E’ evidente che tale norma è finalizzata a consentire anche per i prossimi anni la preapertura della caccia in assenza di pianificazione faunistica provinciale in violazione dell’art. 18 L. 157/92. -L’art. 1 o) del testo unificato contiene una gravissima modifica dell’art. 16 della vigente legge regionale in materia di controllo della fauna. In particolare, la modifica proposta, attribuisce alla giunta regionale il potere di approvare piani di abbattimento della fauna se l’Ispra verifica l’inefficacia dei metodi ecologici preventivamente sperimentati. Tuttavia, a ben vedere, il testo risultante dalla modifica proposta, diverge dalla norma di legislazione statale (art. 19, comma 2 L. 157/92), che, invece, affida l’esecuzione di detti piani di abbattimento esclusivamente alle guardie venatorie delle Province (attuali polizie provinciali) , consentendo l’intervento dei cacciatori solo in funzione di ausilio e comunque limitatamente ai fondi agricoli in proprietà e conduzione interessati dagli abbattimenti. La proposta del testo unificato tenta, peraltro con una formulazione subdola, di introdurre, anche in Campania, una disciplina regionale analoga a quelle di altre regioni già giudicate incostituzionali dalla Consulta. Il controllo della fauna selvatica non è attività venatoria e non puo’ essere affidato ai cacciatori. Il legislatore regionale non ha potere legislativo in questa materia. Il legislatore statale riserva il controllo della fauna alla polizia provinciale. L’art. 1 s) del testo unificato modifica il comma 2 bis dell'articolo 20 della vigente legge regionale, prevedendo che il cacciatore possa raccogliere i bossoli a fine giornata anziché immediatamente, così rischiando di far aumentare gli illeciti abbandoni dei rifiuti, peraltro altamente inquinanti nei terreni agricoli. Altro punto oggetto di contestazione è quello riguardante la vigilanza venatoria da cui si escludono le polizie provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e la polizia metropolitana della Città Metropolitana di Napoli. (modifica indicata nell’art. 1 lett.dd). La riforma cancella tout court gli agenti delle Province (è cioè le attuali polizie provinciali) , come organi preposti alla vigilanza venatoria. Si pensi che da ben 80 anni i guardiacaccia (figure che si sono poi evolute nella polizia provinciale) svolgono compiti di polizia venatoria e di supporto operativo nella gestione faunistica, prima con il Regio Decreto 5 giugno 1939, n.1016, poi con la Legge n.968/77 ed infine con la Legge n.157/92 (competenze riprese a cascata da tutte le leggi regionali). La polizia metropolitana di Napoli e le polizie provinciali sono Corpi di polizia locale ai sensi della Legge quadro n.65/86 e della L.R. Campania sulla polizia locale n.13/03; sono altresì organi di polizia giudiziaria a competenza generale e svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, pertanto possono esercitare la vigilanza venatoria con la pienezza di poteri, vista anche la Legge quadro statale n.157/92; è un errore giuridico escludere il ruolo di tali organi di polizia nel campo della vigilanza venatoria dalla L.R.26/12. La riforma della legge regionale contraddice infatti sia l’art. 27 della Legge quadro n.157/92, sia il “Piano di azione per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici”, sottoscritto anche dalla regione Campania il 30 marzo 2017 attraverso l’Accordo 37/CSR in Conferenza Stato-Regioni; il Piano prevede che le regioni attuino alcune azioni e cioè l’Azione 1.2.1) “potenziamento e riorganizzazione dei corpi provinciali di vigilanza venatoria”, nonché l’Azione 1.2.2) “rimozione degli ostacoli giuridici alla regionalizzazione dei corpi provinciali di vigilanza venatoria” . Il risultato di questa riforma sarà quello di indebolire fortemente il controllo del territorio e la repressione del bracconaggio, fenomeno fortemente diffuso in Campania e spesso collegato a reati sull’uso delle armi ed alla criminalità organizzata. Tanto premesso, le Associazioni di protezione ambientale invitano tutti i Consiglieri regionali ad esprimere il proprio voto contrario all’approvazione del testo unificato REG. GEN. NN. 437-617 . Le Associazioni si riservano, inoltre, di informare gli elettori del voto da ciascuno espresso nella consapevolezza che, finalmente, le decisioni assunte in materia ambientale costituiscano un parametro di scelta dei rappresentanti politici. L’VIII Commissione del Consiglio regionale, presieduta dall’On. Maurizio Petracca, ha approvato il testo unificato nn. 437 – 617 di iniziativa della Giunta e dell’On Luciano Passariello con cui si peggiora fortemente l’attuale normativa sulla tutela della fauna selvatica e sull’esercizio della caccia. Il 26 febbraio è stata calendarizzata in Consiglio regionale per l’approvazione. Il testo unificato costituisce un regalo preelettorale a una parte della lobby venatoria, tentando di introdurre una gestione in house della fauna selvatica che, ricordiamo, è un bene collettivo ed appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato. In particolare il testo di riforma presenta le seguenti incongruenze: si modifica la composizione degli ATC (Ambiti territoriali di Caccia), affidando ad essi funzioni amministrative quale ad es. la redazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica che, invece, dovrebbero essere esercitate dalla Pubblica Amministrazione. Si introduce la possibilità di assumere personale ( 2 unità per ogni ATC), peraltro, senza espresso riferimento al pubblico concorso di cui all’art. 97 della Costituzione, con il rischio di scaricare ulteriori costi sulla finanza regionale, laddove, invece, la legislazione regionale vigente vieta assunzioni negli ATC. Addirittura, l’art. 1, 37 QQ), sostituisce l’art. 40, comma 2, lett.c) della vigente legge regionale prevedendo che La Regione eroga annualmente alle Associazioni Venatorie Nazionali….. un contributo nella misura del 10 per cento della tassa regionale prevista dall'art. 39… Ma, ciò che preoccupa maggiormente le associazioni di protezione ambientale sono anche altre disposizioni del testo unificato proposto, totalmente eversive del dettato costituzionale in materia di tutela dell’ambiente. A tal fine va sottolienato che la materia della tutela della fauna selvatica rientra nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema che, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. In particolare, si segnalano, nel testo unificato di riforma le seguenti norme assolutamente non condivisibili: -L’1, h,d del Testo proposto stravolge l’art. 10 della vigente L.R. in materia di pianificazione faunistica, introducendo l’ art. 10, comma 7, che proroga l’efficacia dei piani faunistici venatori provinciali fino al 2023. Ma, tali piani sono già tutti scaduti e, pertanto, non sono prorogabili. E’ evidente che tale norma è finalizzata a consentire anche per i prossimi anni la preapertura della caccia in assenza di pianificazione faunistica provinciale in violazione dell’art. 18 L. 157/92. -L’art. 1 o) del testo unificato contiene una gravissima modifica dell’art. 16 della vigente legge regionale in materia di controllo della fauna. In particolare, la modifica proposta, attribuisce alla giunta regionale il potere di approvare piani di abbattimento della fauna se l’Ispra verifica l’inefficacia dei metodi ecologici preventivamente sperimentati. Tuttavia, a ben vedere, il testo risultante dalla modifica proposta, diverge dalla norma di legislazione statale (art. 19, comma 2 L. 157/92), che, invece, affida l’esecuzione di detti piani di abbattimento esclusivamente alle guardie venatorie delle Province (attuali polizie provinciali) , consentendo l’intervento dei cacciatori solo in funzione di ausilio e comunque limitatamente ai fondi agricoli in proprietà e conduzione interessati dagli abbattimenti. La proposta del testo unificato tenta, peraltro con una formulazione subdola, di introdurre, anche in Campania, una disciplina regionale analoga a quelle di altre regioni già giudicate incostituzionali dalla Consulta. Il controllo della fauna selvatica non è attività venatoria e non puo’ essere affidato ai cacciatori. Il legislatore regionale non ha potere legislativo in questa materia. Il legislatore statale riserva il controllo della fauna alla polizia provinciale. L’art. 1 s) del testo unificato modifica il comma 2 bis dell'articolo 20 della vigente legge regionale, prevedendo che il cacciatore possa raccogliere i bossoli a fine giornata anziché immediatamente, così rischiando di far aumentare gli illeciti abbandoni dei rifiuti, peraltro altamente inquinanti nei terreni agricoli. Altro punto oggetto di contestazione è quello riguardante la vigilanza venatoria da cui si escludono le polizie provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e la polizia metropolitana della Città Metropolitana di Napoli. (modifica indicata nell’art. 1 lett.dd). La riforma cancella tout court gli agenti delle Province (è cioè le attuali polizie provinciali) , come organi preposti alla vigilanza venatoria. Si pensi che da ben 80 anni i guardiacaccia (figure che si sono poi evolute nella polizia provinciale) svolgono compiti di polizia venatoria e di supporto operativo nella gestione faunistica, prima con il Regio Decreto 5 giugno 1939, n.1016, poi con la Legge n.968/77 ed infine con la Legge n.157/92 (competenze riprese a cascata da tutte le leggi regionali). La polizia metropolitana di Napoli e le polizie provinciali sono Corpi di polizia locale ai sensi della Legge quadro n.65/86 e della L.R. Campania sulla polizia locale n.13/03; sono altresì organi di polizia giudiziaria a competenza generale e svolgono funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, pertanto possono esercitare la vigilanza venatoria con la pienezza di poteri, vista anche la Legge quadro statale n.157/92; è un errore giuridico escludere il ruolo di tali organi di polizia nel campo della vigilanza venatoria dalla L.R.26/12. La riforma della legge regionale contraddice infatti sia l’art. 27 della Legge quadro n.157/92, sia il “Piano di azione per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici”, sottoscritto anche dalla regione Campania il 30 marzo 2017 attraverso l’Accordo 37/CSR in Conferenza Stato-Regioni; il Piano prevede che le regioni attuino alcune azioni e cioè l’Azione 1.2.1) “potenziamento e riorganizzazione dei corpi provinciali di vigilanza venatoria”, nonché l’Azione 1.2.2) “rimozione degli ostacoli giuridici alla regionalizzazione dei corpi provinciali di vigilanza venatoria” . Il risultato di questa riforma sarà quello di indebolire fortemente il controllo del territorio e la repressione del bracconaggio, fenomeno fortemente diffuso in Campania e spesso collegato a reati sull’uso delle armi ed alla criminalità organizzata. Tanto premesso, le Associazioni di protezione ambientale invitano tutti i Consiglieri regionali ad esprimere il proprio voto contrario all’approvazione del testo unificato REG. GEN. NN. 437-617 . Le Associazioni si riservano, inoltre, di informare gli elettori del voto da ciascuno espresso nella consapevolezza che, finalmente, le decisioni assunte in materia ambientale costituiscano un parametro di scelta dei rappresentanti politici.